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Visti:
- Art. 1, 4, 45 Costituzione;
- Art. 19, dir. 2004/18/CE;
- Art. 28, dir. 2004/17/CE;
- D.lgs 163/2006 art. 52;
- L. n. 381 dell’8 novembre 1991;
- L.R. n. 21 del 18 novembre 2003;
- Det. 23 gennaio 2008 n. 2/2008 Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Considerato che l’argomento della disabilità e dello svantaggio in cui si trovano molti individui è, negli ultimi anni, stato oggetto di interventi normativi volti a rendere il “disabile” non più persona emarginata e incapace di svolgere qualsiasi attività, ma persona da integrarsi pienamente nella società “civile” in modo da recuperare quella funzione attiva, propria di qualsiasi individuo, che, compatibilmente con il proprio deficit fisico e/o mentale, possa essere posto nelle condizioni di rendersi utile alla collettività e di sviluppare, nel contempo, la propria personalità. Si è quindi passati da un approccio passivo nei confronti del diversamente abile, basato su un intervento assistenzialistico, ad un approccio che lo rende un individuo attivo all’interno della società.
Dato atto che questa nuova visione trova la sua più alta legittimazione giuridica nell’art. 1 della Costituzione: “l’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, nell’art. 4: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni per che rendano effettivo questo diritto” nonché nell’art. 45 “la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione…”.
Rilevato che il diritto al lavoro è un diritto che spetta – per espressa disposizione costituzionale – a tutti i cittadini e, anche se alto è il rischio cadere nella retorica, deve essere garantito anche a quelle persone rientranti nella cosiddetta categoria delle persone diversamente abili.
Atteso:
- che il fine dell’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate – in attuazione dei precetti costituzionali citati – deve in primo luogo essere perseguito ed effettivamente realizzato mediante lo strumento della Cooperazione Sociale .
- che l’attività delle cooperative sociali è stata puntualmente disciplinata con la L.381/91, la quale stabilisce all’art. 1 che “Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini (…omissis…)
- Che l’art. 5 della stessa legge, attraverso l’utilizzo di uno strumento prettamente privatistico (quale è la convenzione) incentiva e stimola gli Enti Pubblici compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica a stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricola, industriale, commerciale o di servizi finalizzate all’inserimento di persone svantaggiate, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, come definite dall’art. 4 della legge.
- Che per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari, il cui importo stimato al netto dell’IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici nei bandi di gara e nei capitolati d’onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate e con l’adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
- Che tutte le citate disposizioni hanno trovato nuova linfa, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, nel nuovo testo unico “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, contenuto nel D.lgs 163/2006 , entrato in vigore il 28 luglio 2006
- Che l’art. 52 del D.lgs 163/06 che introduce i cosiddetti “Appalti Riservati” stabilisce: “Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le Stazioni Appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell’oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili, i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un’attività professionale in condizioni normali. Il bando menziona la presente disposizione”.
Tutto ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
Impegna la Giunta a:
garantire alle cooperative sociali una percentuale degli appalti per servizi di manutenzione del verde nelle scuole e sulle strade di competenza della provincia grazie ad un impegno nel prossimo bilancio 2010
creare un albo provinciale delle cooperative sociali diviso per categorie di servizi offerti, da cui attingere per l’assegnazione e affidamento di lavori privilegiando le cooperative che hanno sede nel luogo in cui si dovranno svolgere i servizi;
ad effettuare azioni concrete affinche’ sia garantita una piena attuazione delle Leggi a favore e a sostegno dell’inserimento lavorativo delle persone disabili a cominciare dalla Legge 68/99, al contempo assicurando il superamento di alcune norme come l’art. 12 della Legge 68/99 e quello dell’art 14 della Legge 30/2003 che, oltre a risultare lesive della dignità delle persone disabili, pongono la cooperazione sociale in stato di assoluta subalternità all’impresa profit
mantenere gli appalti di forniture e servizi gestiti gia’ da cooperative sociali per conto dell’Amministrazione degli enti dipendenti, nell’area delle gare riservate a questa tipologia d’impresa, sulla base di quanto previsto attualmente dalla normativa vigente
evitare, ancorche’ non suffragati da valide motivazioni organizzative, tecniche ed economiche, il frazionamento di appalti di forniture e/o servizi gestiti dalla cooperazione sociale
favorire lo sviluppo ed il rafforzamento della cooperazione sociale mediante adeguate azioni di sostegno anche attraverso un’apposita azione di comunicazione sociale rivolta a far conoscere il patrimonio di esperienza costruito in questi anni dalle cooperative sociali su territorio regionale e provinciale
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